Per sistema elettorale si intende quel complesso di regole finalizzate a disciplinare il meccanismo della rappresentanza politica, a tradurre cioè in seggi parlamentari i voti degli elettori.
I sistemi elettorali si dividono in due famiglie: sistemi elettorali proporzionali e sistemi elettorali maggioritari.Sistema Maggioritario
Il sistema elettorale maggioritario è quello che ha accompagnato le prime forme di rappresentanza politica diretta fin dal Settecento.
Nella maggior parte dei casi il sistema maggioritario è basato su un collegio uninominale che viene assegnato a colui che vince l’elezione in quel contesto; raramente è utilizzato in collegi plurinominali (esempi sono il sistema a Voto bloccato o il Singolo Voto Non Trasferibile).
Ci sono due tipi di sistema maggioritario: uno nel quale vince l’elezione chi ottiene la maggioranza relativa dei voti nel collegio, qualunque essa sia; un secondo in cui vince solo chi ottiene la maggioranza assoluta (50%+1) nel collegio, ricorrendosi in caso contrario a un ballottaggio, che è uno scrutinio supplementare cui si ricorre nel caso in cui durante la prima votazione nessuno dei candidati (solitamente due) abbia raggiunto la maggioranza richiesta all’elezione: l’accesso alla seconda tornata elettorale può avvenire o tramite il superamento di una soglia percentuale di voti al primo turno, oppure in base alla posizione in cui ci si piazza al primo turno (solitamente i candidati primi due classificati).
Possiamo dunque distingue fra sistemi elettorali maggioritari:
a un turno o plurality con maggioranza relativa (sistema elettorale britannico)
a turno unico con maggioranza assoluta tipo il voto alternativo (sistema elettorale australiano)
a doppio turno o majority con maggioranza relativa (sistema elettorale francese) o assoluta (in vigore in Italia prima del 1918)
I sistemi plurality presuppongono la vittoria del candidato che abbia ottenuto la maggioranza relativa dei voti riguardanti il proprio collegio. Il numero delle candidature dipende dal numero dei partiti esistenti nel sistema politico e dal grado di strutturazione della compagine partitica: nel caso di un sistema partitico stabile e ben consolidato si avrà un effetto spontaneo di riduzione dei candidati secondo un fattore meccanico (una sistematica sotto-rappresentanza del terzo partito) o un fattore psicologico (una tendenza naturale degli elettori al voto strategico in caso di evidente incapacità o impossibilità di vittoria del candidato preferito, per il quale si sarebbe espresso un voto sincero).
Nei sistemi majority al primo turno vince il candidato che abbia raggiunto la maggioranza assoluta di voti nel collegio, pari, cioè, al 50% + 1. se nessun candidato riesce a raggiungere il quorum, si passa al secondo turno. È opportuno fare qui distinzione tra doppi turni chiusi, nei quali sono ammessi al ballottaggio solo i due candidati che abbiano ricevuto più voti, e doppi turni aperti, nei quali sono ammessi al ballottaggio tutti i candidati del primo turno o addirittura anche nuovi candidati. Nel doppio turno chiuso si ha una notevole riduzione della frammentazione partitica, con la necessità quasi imperativa di alleanze preventive e l’inevitabile emarginazione dei partiti ininfluenti e dei partiti anti-sistema, collocati, cioè, agli estremi del continuum destra-sinistra. Nel doppio turno aperto, invece si può avere la desistenza strategica di candidati e partiti per favorire altri candidati di altri partiti, con più possibilità di vincere e meno sgraditi, e per favorire la formazione di potenziali alleanze di governo. Il sistema maggioritario a doppio turno incoraggia l’elettore a esprimere un voto sincero al primo turno, ma tale voto può restare sincero qualora il candidato preferito si possa ripresentare in sede di ballottaggio, mentre dovrà diventare voto strategico nel caso in cui l’elettore si trovi privo del candidato preferito al ballottaggio.
La particolarità del sistema elettorale maggioritario – specie di quello basato sulla maggioranza relativa – è quella di distorcere la rappresentatività aumentando la vittoria in termini di seggi del primo partito o coalizione a danno relativo del secondo e a gravissimo danno del terzo partito. Per esempio, dati tre partiti A, B e C che si classifichino rispettivamente primo (45% dei voti) secondo (30%) e terzo (25%), è facile immaginare che – sempre per esempio – il primo otterrà il 55% dei seggi, il secondo 30% e il terzo 15%. Ovviamente, per i partiti, con questo sistema elettorale, è più importante vincere di misura in più collegi possibili che non vincere in pochi collegi con alta maggioranza. A questo proposito, si ricorda l’arte del “Gerrymandering” messa in atto dal governatore Gerry del Massachusetts negli Usa, che disegnava (o cercava di fare) collegi elettorali che gli permettessero la rielezione.
All’interno dei sistemi maggioritari poi, quelli a doppio turno tendono a premiare i partiti di centro, mentre quelli a turno unico favoriscono invece formazioni ideologicamente più schierate. Il motivo di ciò è facilmente comprensibile: se si va al ballottaggio, qualora vi sia presente un partito di centro che parta anche da una posizione di svantaggio, esso ne uscirà tendenzialmente vincitore, perché saprà, meglio del suo avversario, attrarre i voti dei partiti esclusi, quelli di sinistra se si troverà a confrontarsi con un avversario di destra, o viceversa nel caso contrario.
In definitiva, nel sistema maggioritario si dà spazio a un aspetto di governabilità. I suoi sostenitori ne sostengono la democraticità in quanto, spingendo i partiti a presentarsi agli elettori riuniti in coalizioni, permette ai cittadini una sorta di “elezione diretta” della maggioranza, e di conseguenza del governo. Nei sistemi elettorali maggioritari infatti, solitamente le coalizioni sono guidate da subito da un leader presentato agli elettori che potranno, votando i suoi partiti, elevarlo direttamente alla presidenza del nuovo governo.
Chi è contrario a tale sistema invece, oltre alla scarsa rappresentanza delle minoranze, contesta il fatto che in mancanza di barriere o contrappesi adeguati la coalizione vincente agisca in maniera anti-democratica, con una possibile “deriva totalitaria”.
Sistema Proporzionale
Il sistema elettorale proporzionale, o di lista, fu introdotto nel corso del Novecento su spinta delle grandi formazioni politiche di massa, quelle centriste popolari, e quelle di sinistra socialiste.
Elemento caratterizzante del sistema proporzionale è l’assegnazione dei seggi in ampie circoscrizioni elettorali, suddividendoli fra le varie liste in base alle percentuali di voti ottenuti.
Vi sono due metodi: quello del Quoziente e i più alti resti e quello dei divisori e le più alte medie.
Nel primo tipo si stabilisce un quoziente elettorale, che sarà il costo di un seggio in termini di voti; si vede quante volte il totale dei voti che una lista ha preso in un collegio entra in questo quoziente elettorale. La parte decimale del quoziente, servirà per assegnare i seggi che non si è riusciti assegnare con le parti intere del quoziente. Tali seggi andranno alle liste che avranno le parte decimali più alte in ordine decrescente. Per trovare questo quoziente elettorale ci sono vari metodi:
1- Quoziente Hare (o Naturale): si divide il totale dei voti validi (V) per il numero dei seggi da assegnare nella circoscrizione (S):
2- Quoziente Hagenbach-Bischoof: si divide il totale dei voti validi (V) per il numero dei seggi da assegnare nella circoscrizione più uno (S+1):
3- Quoziente Droop: si divide il totale dei voti validi (V) per il numero dei seggi da assegnare nella circoscrizione più uno (S+1) e al tutto si aggiunge un’ unità:
I più utilizzati sono i quozienti Hare e quello Hagenbach-Bischoof, col Dropp si ottengono risultati pressoché identici all’ Hare.
Nel secondo tipo, quello dei divisori e le più alte media, si dividono i totali di voti dei vari candidati di un collegio per dei coefficienti interi. Anche qui troviamo vari metodi:
1- Metodo D’Hondt: si dividono i totali di voti delle liste per 1,2,3,4,5… fino al numero di seggi da assegnare nel collegio, e si assegnano i seggi in base ai risultati in ordine decrescente fino ad esaurimento dei seggi da assegnare.
2- Metodo Sainte-Lague: si dividono i totali di voti delle liste per 1.4,3,5 e 7, e si assegnano i seggi in base ai risultati in ordine decrescente fino ad esaurimento dei seggi da assegnare.
Si presenta quindi come un sistema elettorale basato sulla democraticità e rappresentatività in quanto permette di fotografare la situazione reale del Paese.
Aspetto positivo, quindi, che salta subito all’occhio è la possibilità di una rappresentanza parlamentare che rifletta in maniera meno distorta possibile la reale situazione politica di un paese, con una significativa tutela delle minoranze.
Da contrappeso vi è l’aspetto negativo del frazionamento dei partiti che si riuniscono, successivamente alle elezioni, in complesse coalizioni parlamentari per riuscire a formare un governo, ma le divergenze programmatiche fra i partiti così alleati, ma fortemente eterogenei fra loro, determinano gravi instabilità dei governi stessi (i detrattori di tale sistema contestano infatti la possibilità per i partiti minori presenti nella coalizione di maggioranza di “ricattare politicamente” la coalizione stessa, paventando la possibilità di aprire una crisi se non assecondati nelle loro richieste).
Il sistema proporzionale può prevedere o no la possibilità per l’elettore di esprimere una o più preferenze per un candidato all’interno della lista votata. In questo caso, vengono eletti nell’ambito di ogni lista i candidati che hanno ottenuto il numero maggiore di preferenze. Se invece non è previsto il voto di preferenza, i candidati vengono scelti secondo l’ordine in cui compaiono in lista: si parla in questo caso di “liste bloccate”.
Anche il voto di preferenza ha i suoi pro e contro. A favore vi è la maggiore possibilità di scelta per l’elettore; contro vi è il fatto che il singolo candidato, per ottenere la preferenza, è costretto ad una costosa campagna elettorale personale; la necessità di raccogliere i fondi necessari può potenzialmente stimolare episodi di corruzione.
Le modalità di indicazione della persona prescelta sono due: spuntare il nome in una lista dei candidati prestampata sulla scheda elettorale; oppure scrivere il nominativo per esteso. Questa seconda modalità è soggetta a una maggiore discrezionalità dei presidenti di seggio, che possono stabilire se sono valide o meno le schede che non riportano interamente nome e cognome, le iniziali o diverse abbreviazioni, oppure parole aggiuntive che non fanno parte del nome del candidato.
Esempi possibili per un candidato di nome “Mario Rossi”: Rossi Antonio, Mario Antonio Rossi, Antonio M. Rossi, Ma. Rossi Antonio. Se poi sono tollerate parole aggiuntive come la data di nascita, i casi possibili salgono esponenzialmente.
Questo sistema è adatto al controllo dei voti clientelari. Il voto è anonimo, ma l’elettore in cambio di favori personali può accordarsi per scrivere il nominativo con il nominativo completo di secondo nome e alcune parti abbreviate, creando un numero di combinazioni che rendono riconoscibile un numero elevato di schede e verificabile il rispetto di altrettanti accordi clientelari. La conta dei voti espressi in ossequio a patti tra elettori attivi e passivi può essere svolta da uno scrutatore, dallo stesso presidente, da un rappresentante di un partito rappresentato in parlamento o da un elettore della sezione, dato che la legge consente anche a queste ultime categorie di soggetti di presenziare alle operazioni di scrutinio, allo scopo di garantire contro eventuali irregolarità.
Ogni lista ha diritto ad incaricare uno o più rappresentanti che devono essere ammessi in aula, a vigilare sull’operato del seggio durante la votazione e durante lo spoglio elettorale: perciò, possono permanere al seggio tutto il tempo della votazione e annotare le presenze, e, durante lo spoglio, possono chiedere la lettura ad alta voce del testo scritto sulle schede, così come di visionarle via via che vengono aperte.
Nei sistemi proporzionali si ha diretta corrispondenza percentuale tra voti ottenuti dai partiti e seggi attribuiti ai partiti stessi. Tuttavia, per calmierare la frammentazione partitica parlamentare si adottano dei criteri di stabilizzazione: • dimensione della circoscrizione – può essere modificata incidendo sul numero di seggi attribuiti o sul numero degli eletti MA NON sul numero degli elettori • soglie di esclusione – fissate in termini percentuali Spagna – 3% nazionale Norvegia – 4 % nazionale Svezia – 4 % nazionale Germania – 5% nazionale, congiunta alla clausola di accesso dell’elezione di almeno 3 deputati nei collegi uninominali (“rappresentanza proporzionale personalizzata”) Grecia – Polonia – 5% per partiti, 8% per le coalizioni, 7% dei voti per accedere alla distribuzione di 69 seggi nel collegio unico nazionale Irlanda – voto singolo trasferibile • premio di maggioranza
Sistemi corretti (o misti)
Come abbiamo visto, non esiste un sistema elettorale che si possa considerare perfetto, ma entrambi i tipi possiedono i propri vantaggi e i propri svantaggi. Per ovviare a tali inconvenienti, cercando di recuperare le caratteristiche positive di ciascun sistema ma limitando quelle negative, si sono col tempo andati ad elaborare sistemi corretti, o misti, dei due modelli originari.
Sistemi maggioritari corretti
L’aspetto negativo del maggioritario è, lo abbiamo visto, la scarsa, se non nulla, rappresentanza e di conseguenza tutela delle formazioni politiche minori. Per ovviare a tale problema, il metodo solitamente utilizzato è quello dell’introduzione di quote proporzionali che sottraggano una parte dei seggi in palio alla regola uninominale generale, per attribuirli con meccanismi tipici o similari a quelli proporzionali. Essenziale a tal fine è il collegamento espresso a livello nazionale dei singoli candidati uninominali in più ampie liste di partito o coalizione.
Il primo dei sistemi elettorali così formulati è quello che prevede il ripescaggio dei migliori perdenti. In tale casistica, i seggi uninominali non sono in numero pari a quelli dell’organo da eleggere, ma inferiore, e i seggi rimanenti vengono ripartiti fra i candidati perdenti, sulla base dei voti residui (cioè depurati di quelli raccolti dai candidati della lista stessa, risultati però già eletti nei collegi uninominali) raccolti dalle liste nazionali o circoscrizionali. Ne era esempio il sistema in vigore per il Senato Italiano dal 1993 al 2005, che, in un contesto uninominale plurality prevedeva un 25% dei seggi attribuiti proporzionalmente alle liste regionali formate dai candidati perdenti di ciascuna coalizione. Calcolati i seggi spettanti a ciascuna lista, venivano poi dichiarati eletti, all’interno di ogni lista stessa, i candidati che avessero ottenuto le più alte percentuali elettorali.
Un secondo gruppo è quello dei sistemi paralleli, come quello russo e di numerosi paesi dell’Est Europa, che prevedono banalmente una quota di seggi assegnati proporzionalmente ed una con sistema maggioritario, senza che vi sia alcun collegamento fra le due parti. La quota proporzionale può essere anche molto alta, arrivando a coprire fino alla metà dei seggi in palio. Apparteneva a questo gruppo anche il particolare sistema italiano per la Camera dei Deputati in vigore fra il 1993 e il 2005, che poteva essere chiamato “a compensazione parallela” e prevedeva due quote distinte, 75% maggioritario e 25% proporzionale, che venivano però in tal caso collegate con il famigerato sistema dello “scorporo”, che svantaggiava i partiti maggiori, cioè quelli che avevano ottenuto molti seggi nella parte maggioritaria, a favore dei partiti più piccoli.
Sistemi proporzionali corretti
Si è detto che l’inconveniente maggiore provocato dalla proporzionale è quello di creare instabilità governativa, sia perché, garantendo i partiti minori, consegna loro in verità la possibilità di condizionare i governi in misura ben maggiore del proprio reale peso elettorale, sia perché, a causa dell’alta frammentazione, le maggioranze sono spesso assai risicate ed esposte a continue imboscate da parte dell’opposizione.
Per ovviare al primo inconveniente, sono stati elaborati sistemi che limitino il meccanismo proporzionale sottraendo i partiti minori ai benefici che esso fornirebbe loro. Esistono due metodi, uno implicito ed uno esplicito, per ottenere tale scopo:
A – quello implicito si ottiene limitando la dimensione delle circoscrizioni elettorali. Caratteristica saliente della proporzionale rispetto al maggioritario è, lo abbiamo visto, l’ampio numero di elettori, e conseguentemente seggi, compresi nella circoscrizione proporzionale rispetto ai collegi maggioritari. Riducendo l’ampiezza della circoscrizioni, dunque, si riduce il tasso di proporzionalità del sistema, diminuendo le probabilità dei partiti minori di ottenere i pochi seggi disponibili in ciascuna delle succitate circoscrizioni. È il meccanismo previsto dal sistema elettorale spagnolo e, de facto, dal sistema elettorale svizzero per la Camera bassa elvetica. B – quello esplicito consiste nell’introdurre una clausola di sbarramento (o di accesso), cioè una percentuale minima di voti che il partito deve ottenere per poter entrare in Parlamento. Ne è esempio il sistema elettorale tedesco che stabilisce di regola nel 4% la soglia minima di voti necessari per entrare a far parte del Bundestag.
Per aggirare invece il secondo problema, quello delle scarse maggioranze su cui si basano solitamente i governi nati da elezioni proporzionali, il meccanismo tipico è quello del premio di maggioranza, consistente in una quota variabile di seggi assegnati in regalo alla lista o alla coalizione di liste risultanti prime classificate nella tornata elettorale, qualora non ne abbiano già raggiunto un livello predeterminato. Tale sistema, che oltretutto costringe i partiti a coalizzarsi fin da prima delle elezioni come accade col maggioritario, è ed è stato particolarmente utilizzato in Italia in vari frangenti. Al giorno d’oggi, sotto varie forme più avanti esplicate, viene utilizzato sia per l’elezione dei due rami del Parlamento, sia per le elezioni di tutti gli enti locali. In passato fu inoltre utilizzato, sempre per le elezioni politiche italiane, sia nel 1953 con la cosiddetta Legge truffa, sia nel 1924 con la Legge Acerbo che favorì l’ascesa del fascismo.
IN ITALIA
La situazione italiana è complessa e differenziata a seconda del tipo di elezione. Il sistema proporzionale puro, in auge per tutte le elezioni italiane prima del 1993, è ancora usato per le elezioni del Parlamento europeo, basandosi su cinque circoscrizioni interregionali più una circoscrizione nazionale per il recupero dei resti.
Anche i restanti appuntamenti elettorali si svolgono sulla base di sistemi elettorali proporzionali, ma significativamente corretti con premi di maggioranza variamente assegnati:
nel sistema di elezione dei Consigli regionali, che trova una sua prima specificazione nell’articolo 122 della Costituzione, la cui legge attuativa susseguente ad una revisione costituzionale del 1999 stabilisce che il Presidente della Regione sia di norma eletto direttamente dai cittadini in un turno unico di votazioni, il Consiglio regionale è eletto contestualmente al Presidente con un sistema misto: in gran parte proporzionale, in piccola parte consistente in un premio di maggioranza. Quattro quinti dei seggi sono attribuiti proporzionalmente, sulla base di liste di partito presentate nelle diverse province. Le liste che hanno ottenuto meno del tre per cento dei voti, non ottengono alcun seggio (sbarramento), a meno che non siano collegate con un candidato presidente che abbia ottenuto almeno il cinque per cento dei voti all’interno della Regione. Un quinto dei seggi è attribuito sulla base di liste regionali (i cosiddetti listini) il cui capolista è il candidato alla presidenza. Chi vince fa eleggere in blocco i candidati del proprio listino, con la seguente eccezione: se le liste circoscrizionali collegate alla lista regionale vincente hanno ottenuto già il 50 per cento dei seggi, alla nuova maggioranza è attribuita solo la metà dei seggi del “listino” (dieci per cento del totale dei seggi in consiglio), il resto è distribuito proporzionalmente tra le liste di opposizione. Il nuovo presidente ha diritto ad avere una maggioranza stabile in consiglio: se le liste a lui collegate hanno ottenuto meno del 40 per cento dei seggi, oltre alla totalità dei seggi del “listino” gli vengono attribuiti tanti consiglieri “extra” fino ad arrivare al 55 per cento dei seggi del consiglio (clausola di governabilità). Per le elezioni regionali del 2005 le regioni Lazio, Puglia, Calabria e Toscana hanno eletto i propri rappresentanti con le rispettive leggi elettorali. Tramite la legge costituzionale 2/2001 il sistema dell’elezione diretta del presidente della Giunta è stato esteso anche alle Regioni ad autonomia speciale. Tale particolare legge costituzionale, che ha modificato parte degli statuti a Regione speciale, ha infatti transitoriamente dettato la disciplina elettorale per i Consigli Regionali delle regioni di cui all’articolo 116, in maniera simile a quella delle Regioni a statuto ordinario. Solo per Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige ha dettato regole specifiche, ispirate al proporzionalismo puro, onde garantire le minoranze linguistiche;
nelle elezioni comunali per i paesi sotto i 15 mila abitanti, e nelle elezioni circoscrizionali, alla lista del candidato vincitore viene assegnato almeno il 66% dei seggi. Anche in questo caso è previsto il voto di preferenza;
nelle elezioni provinciali e nelle elezioni comunali per i centri maggiori, alla coalizione di liste collegate al Sindaco o al Presidente eletto (che in tal caso devono aver ottenuto la maggioranza assoluta, ricorrendosi in caso contrario ad un ballottaggio), viene garantito almeno il 60% dei seggi assembleari; posta questa clausola, all’interno della coalizione di maggioranza, e fra le liste di minoranza, la distribuzione dei seggi avviene in maniera proporzionale. Tali regole decadono, passando ad una integrale distribuzione proporzionale pura, nel particolare caso in cui gli elettori eleggano un Sindaco o un Presidente, ma diano la maggioranza assoluta ad una coalizione diversa dalla sua (si instaura così una forzata coabitazione). Se per le elezioni comunali è previsto il voto di preferenza, per le elezioni provinciali, secondo un’uso risalente al 1953, vige un particolarissimo meccanismo di lista bloccata, in cui i candidati dei vari partiti, in numero pari ai seggi da coprire, sono assegnati ciascuno ad un singolo collegio uninominale, da non confondersi però col similare istituto dei sistemi maggioritari, poiché in tal caso la distribuzione dei seggi prescinde totalmente il collegio, essendo tale territorio solo l’ “area riservata” per ogni singolo candidato, abbattendo la tipica conflittualità interna ai partiti tipica dei sistemi proporzionali;
nelle elezioni politiche, la riforma del 2005, sotto descritta, introduce, con modalità differenziate fra le due Camere, una quota minima di seggi pari al 55% assegnata alla coalizione meglio piazzata nella tornata elettorale. È un sistema abbastanza simile a quello appena descritto relativo alle province e ai Comuni maggiori.
Il disegno di legge n.3633 approvato il 14 dicembre 2005, successivamente trasformato nella legge 270/2005 il 21 dicembre 2005, ha però riportato il sistema al proporzionale, ma con un premio di maggioranza eventuale, ovvero che scatta solo a determinate condizioni. Lo stesso autore della legge, il leghista Roberto Calderoli, l’ha definita “una porcata”[1] e per questo motivo viene a volte rinominata Porcellum.
Per le elezioni alla Camera si distinguono tre sistemi:
La circoscrizione Estero è divisa in ripartizioni, ciascuna delle quali elegge i deputati a lei assegnati con il sistema proporzionale puro, senza sbarramenti né premi di maggioranza. In totale la circoscrizione Estero elegge 12 deputati, come previsto dalla Costituzione;
La Valle D’Aosta elegge un deputato col sistema maggioritario;
Per le altre 19 regioni, i partiti possono coalizzarsi fra loro e per l’assegnazione dei seggi la coalizione deve ottenere, sommando i voti di tutte le 19 regioni, almeno il 10% dei voti validi espressi e almeno una lista della coalizione deve ottenere un minimo del 2%. Le liste non coalizzate devono invece ottenere almeno il 4% dei voti. Per le liste coalizzate, esiste una soglia di sbarramento del 2%: i seggi all’interno di ciascuna coalizione sono assegnati tra le liste che hanno raggiunto questa soglia, quelle sotto soglia ma rappresentative di minoranze linguistiche e la migliore lista sotto soglia. È previsto inoltre un premio di maggioranza che scatta nel caso in cui una coalizione o singolo partito abbia ottenuto, sommando i voti di tutte le 19 regioni, la maggioranza relativa. Il premio prevede l’assegnazione ad essa di 340 seggi, se col normale criterio proporzionale i seggi assegnati sarebbero di meno. I rimanenti seggi sono assegnati proporzionalmente alle altre coalizioni e liste.
Anche per il Senato si distinguono tre sistemi:
La circoscrizione Estero elegge 6 senatori, come previsto dalla Costituzione, con lo stesso sistema usato per i deputati;
La Valle D’Aosta e il Trentino Alto Adige eleggono i propri senatori (la Valle D’Aosta ne elegge uno, come previsto dalla Costituzione) col sistema maggioritario, per preservare le minoranze linguistiche, come richiesto dalla Costituzione:
Le altre 18 regioni eleggono i propri senatori su base regionale con sistema proporzionale. I seggi sono ripartiti tra le regioni, partendo dal numero minimo di sette seggi ciascuna, sulla base dei risultati dell’ultimo censimento generale della popolazione; il numero esatto di seggi assegnati ad ogni regione viene emanato contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi. Fa eccezione il Molise, al quale la Costituzione assegna 2 senatori. I partiti possono coalizzarsi e per l’assegnazione dei seggi la coalizione deve ottenere almeno il 20% dei voti validi espressi a livello regionale ed almeno una lista della coalizione deve ottenere un minimo del 3%. Le liste non coalizzate devono invece ottenere almeno l’8% dei voti validi espressi, sempre a livello regionale. Nella ripartizione dei seggi su base regionale all’interno delle coalizioni sono ammesse solo le liste collegate che abbiano conseguito almeno il 3% dei voti validi a livello regionale. Anche il premio di maggioranza al Senato è su base regionale; la lista o coalizione avente la maggioranza relativa dei voti in una regione ottiene il 55% (arrotondati per eccesso) dei seggi assegnati a quella regione, se col normale criterio proporzionale ne otterrebbe di meno.
Infine, va notato che al Senato non è assicurata la maggioranza dei seggi alla coalizione che ha ottenuto più voti, poiché i singoli premi regionali potrebbero neutralizzarsi a vicenda e può sia lasciare uguale, sia aumentare che diminuire il numero dei seggi ottenuti da una certa coalizione. Non è nemmeno garantito, quindi, che nei due rami del Parlamento si formi la stessa maggioranza. Infatti, nel caso del senato, il premio di maggioranza rende il risultato dipendente da un elevato numero di fattori variabili che lo rendono di fatto imprevedibile, seppur deterministico (vi è infatti un analogia con i sistemi dinamici caotici).
Sia per la Camera, sia per il Senato, il metodo di voto consiste nell’apporre una croce solo sopra il simbolo di un partito. Non è prevista la possibilità di scrivere una preferenza all’interno di un partito in quanto le liste sono bloccate e i seggi destinati ad ogni partito saranno assegnati in ordine ai primi candidati della lista, nell’ordine stabilito dalle segreterie dei partiti.
IN EUROPA
AUSTRIA – PROPORZIONALE CON SBARRAMENTO
Il Parlamento austriaco è composto da due camere: il Consiglio Nazionale (Nationalrat) e il Consiglio Regionale (Bundesrat).
Il Nationalrat è la camera che dispone di maggiori poteri legislativi. Esso è composto da 183 membri che vengono eletti ogni 4 anni con il sistema proporzionale in 43 circoscrizioni elettorali di 9 collegi regionali (Länder). I seggi spettanti a ciascuna circoscrizione vengono ripartiti proporzionalmente tra le liste di candidati con il metodo Hagenbach-Bischoff. I partiti che non raggiungono la soglia del 4% su base nazionale o non vincono un seggio diretto (Direktmandat) in almeno una delle 43 circoscrizioni elettorali, non partecipano alla ripartizione dei seggi.
Il Bundesrat costituisce la Camera alta del Parlamento e dispone di un limitato diritto di veto sulle decisioni del Nationalrat. E’ composto da 64 membri che vengono eletti dalle Diete regionali per un mandato di 4-6 anni.
In alcune occasioni eccezionali le due camere si riuniscono e formano l’Assemblea Federale (Bundesversammlung) composta da tutti I membri delle due camere.
BELGIO – PROPORZIONALE CORRETTO
Il Belgio è una monarchia costituzionale e uno Stato federale. Il Paese è diviso in tre regioni autonome: le Fiandre, la Vallonia e Bruxelles-capitale. Vi sono tre comunità culturali e linguistiche: fiamminga, vallone e germanofona. Ogni regione ha il proprio Parlamento e propri organi esecutivi. A livello federale esiste una Camera dei rappresentati (in olandese Kamer van Volksvertegenwoordigers,in francese Chambre des Représentants) e un Senato (rispettivamente Senaat e Sénat).
I 150 membri della Camera dei rappresentanti vengono eletti con il sistema proporzionale corretto in 20 circoscrizioni provinciali. I seggi spettanti a ciascuna circoscrizione vengono ripartiti proporzionalmente tra le liste di candidati con il metodo d’Hondt.
I 40 membri elettivi del Senato vengono eletti con sistema proporzionale corretto utilizzando il metodo d’Hondt in tre circoscrizioni regionali suddivise in due collegi elettorali, uno di lingua vallone e uno di lingua fiamminga. 21 membri sono designati dai consigli municipali, tra i loro membri, nel rispetto dei risultati relativi ai membri elettivi. 10 membri sono cooptati in base alla loro nazionalità, vallone o fiamminga. Per tradizione, anche i figli del re che abbiano superato i diciotto anni di età siedono in Senato.
Sia al Senato che alla Camera dei rappresentanti non vi sono liste bloccate, l’elettore è libero di esprimere una o più preferenze.
Il Belgio è uno dei pochi stati europei in cui il voto è obbligatorio.
CIPRO – PROPORZIONALE CON SBARRAMENTO
La Repubblica di Cipro ha una Costituzione di tipo presidenziale, che risale al 1960. Essa prevede che il Presidente della Repubblica, eletto a suffragio universale, rimanga in carica per cinque anni ed eserciti le sue funzioni esecutive attraverso un Consiglio dei Ministri da lui nominato e presieduto.
L’ordinamento politico cipriota si basa su un sistema monocamerale con una Camera dei rappresentanti formata da 80 membri (56 greco-ciprioti, 24 turco-ciprioti) eletti con il sistema proporzionale con soglia di sbarramento all’1,8%, che restano in carica per cinque anni (fino al 1979 veniva utilizzato il sistema maggioritario). In funzione delle elezioni il territorio cipriota viene suddiviso in sei circoscrizioni elettorali corrispondenti alle sei province dell’isola. A causa dell’insoluta controversia con i la parte turca dell’isola i 24 seggi riservati ai turco-ciprioti sono attualmente vacanti. Per quanto riguarda i 56 seggi spettanti ai greco-ciprioti, 21 vengono designati nella circoscrizione di Nicosia, 12 in quella di Limassol, 11 a Famagosta, 5 a Larnaca, 4 a Paphos e 3 a Kerynia.
L’età minima per essere eletti alla Camera dei rappresentanti è 25 anni.
DANIMARCA – PROPORZIONALE CON SBARRAMENTO
Il sistema monocamerale danese prevede un parlamento nazionale (Folketing) composto da 175 membri, eletti per un mandato quadriennale, cui si aggiungono i due seggi delle isole Faröe e due per la Groenlandia. Hanno diritto al voto tutti i cittadini ultradiciottenni che, oltre a godere dei diritti politici, abbiano la residenza permanente nel Paese, esclusi quindi i cittadini trasferitisi all’estero, con talune eccezioni. Il limite di età per l’eleggibilità è di 18 anni.
I 175 membri della Camera del popolo vengono eletti in 103 distretti di 17 circoscrizioni elettorali corrispondenti alle contee. 135 membri vengono eletti col sistema proporzionale su liste circoscrizionali secondo una versione modificata del metodo di Sainte Laguë, che assicura la rappresentanza ai partiti minori. 40 membri vengono, invece, eletti tra le liste che abbiano avuto almeno un seggio nelle circoscrizioni plurinominali, abbiano avuto la percentuale di voti più alta in due circoscrizioni elettorali ed abbiano avuto almeno il 2% su base nazionale. Una volta stabilito quali partiti abbiano titolo a concorrere ai 40 seggi (detti “di compensazione”) essi vengono attribuiti loro in proporzione dei voti ottenuti su tutto il territorio nazionale. Il sistema di ripartizione dei 40 membri così eletti assicura un vantaggio ai partiti maggiori.
ESTONIA – PROPORZIONALE CON SBARRAMENTO
Sulla base della nuova Costituzione del 1992, l’Estonia è una Repubblica parlamentare con un presidente eletto ogni 5 anni dal Parlamento (Riigikogu) unicamerale. Qui siedono 101 deputati eletti ogni 4 anni con sistema proporzionale e con la soglia di sbarramento del 5%. La formula elettorale utilizzata è il metodo d’Hondt modificato.
FINLANDIA – PROPORZIONALE CORRETTO
Il sistema finlandese è monocamerale. Il Parlamento nazionale (Eduskunta) è composto da 200 membri eletti per un periodo di quattro anni dai cittadini che hanno compiuto 18 anni e sono iscritti nel registro degli elettori. La formula elettorale è quella proporzionale e i seggi sono assegnati con metodo d’Hondt, senza clausola di sbarramento né liste bloccate.
In funzione delle elezioni parlamentari il paese è suddiviso in un numero di circoscrizioni plurinominali non inferiore a 12 e non superiore a 18 – attualmente le circoscrizioni sono 16 – , ciascuna delle quali elegge da un minimo di 7 a un massimo di 30 deputati in funzione della densità della popolazione. Unica eccezione è l’arcipelago di Åland alla quale spetta sempre almeno un rappresentante in parlamento.
Il ministro della Giustizia è responsabile del corretto svolgimento delle elezioni che si svolgono per tradizione la terza domenica di marzo.
FRANCIA – MAGGIORITARIO A DOPPIO TURNO
Il sistema bicamerale francese è composto dall’Assemblea nazionale (Assemblée nationale) e dal Senato (Sénat). Le due camere differiscono sia per poteri e attribuzioni in materia legislativa sia per i meccanismi di elezione (si parla in questo caso di bicameralismo imperfetto o incompleto).
L’Assemblée nationale è formata da 577 deputati, eletti a scrutinio universale diretto per cinque anni dai cittadini francesi diciottenni iscritti nelle liste elettorali di un comune (requisiti per l’eleggibilità sono il compimento dell’età di 23 anni e il godimento dei diritti politici). La formula elettorale per l’Assemblea nazionale è quella dello scrutinio maggioritario a due turni nell’ambito di circoscrizioni uninominali; i candidati che ottengono al primo turno la maggioranza assoluta dei voti validi sono direttamente proclamati eletti (a condizione che la cifra elettorale conseguita sia almeno pari al 25 per cento del numero degli elettori iscritti nelle liste della circoscrizione), altrimenti la domenica successiva si svolge un secondo turno, cui partecipano i soli candidati che abbiano conseguito almeno il 12,5 per cento del totale degli iscritti della circoscrizione.
Il Sénat consta attualmente di 321 membri, eletti tra i cittadini ultratrentacinquenni per un mandato di nove anni (ogni tre anni Senato è rinnovato per un terzo dei seggi). Le elezioni hanno luogo a suffragio universale indiretto, l’elettorato attivo essendo costituito dai titolari di cariche elettive negli enti territoriali, ad eccezione dei 12 senatori eletti dai francesi residenti all’estero (su base proporzionale, tra i componenti del Consiglio superiore dei francesi all’estero eletti a suffragio universale).
I collegi per la scelta dei restanti 309 senatori comprendono i deputati eletti e i consiglieri regionali del dipartimento, nonché i consiglieri municipali e/o loro delegati (quest’ultima è la componente di gran lunga prevalente in termini numerici e quindi anche per peso politico).
I Comuni eleggono per il collegio elettorale senatoriale da 1 a 15 delegati, secondo la consistenza numerica del consiglio comunale, se la popolazione è inferiore ai 9.000 abitanti; inviano tutti i membri del consiglio comunale quali componenti del collegio elettorale senatoriale se la popolazione è compresa tra 9.000 e 30.000 abitanti; in aggiunta a tutti i consiglieri municipali, inviano delegati supplementari in ragione di 1 ogni 1.000 per gli abitanti eccedenti le 30.000 unità.
Le modalità di scrutinio nell’ambito del collegio elettorale senatoriale variano a seconda del numero di senatori da eleggere nel dipartimento: se i senatori da eleggere non sono più di 2, si fa ricorso allo scrutinio uninominale maggioritario a due turni, da effettuarsi nella stessa giornata; se sono da eleggere tre o più senatori, si ricorre al sistema proporzionale sulla base di liste bloccate.
Le recenti leggi n. 696 e n. 697 del 2003, le cui disposizioni entrano progressivamente in vigore e saranno recepite interamente dall’ordinamento nel 2010, modificano la ripartizione dei seggi per il Senato (riducendo il numero di senatori eletti con il sistema proporzionale) e aumentano a 346 il numero di senatori, abbassando il limite per l’eleggibilità a 30 anni di età nonché la durata del mandato a sei anni (ogni tre anni il Senato sarà rinnovato per la metà dei suoi seggi).
GERMANIA – SISTEMA MISTO MAGGIORITARIO E PROPORZIONALE CON SBARRAMENTO
In Germania all’esercizio della funzione legislativa a livello federale concorrono, con modalità e poteri alquanto differenziati, due Assemblee di tipo parlamentare, la Dieta (Bundestag) e il Consiglio federale (Bundesrat). La disciplina elettorale in vigore (legge 7 maggio 1956, Bundeswahlgesetz-BWG, e successive modifiche) prevede il meccanismo del doppio voto e la clausola di sbarramento (che rappresentano gli elementi qualificanti del sistema elettorale tedesco, classificato dalla dottrina tra quelli proporzionali a moderata correzione maggioritaria).
Il Bundestag è formato da 598 membri (il numero può subire variazioni come nel 2002 quando i deputati erano 603), eletti a scrutinio universale diretto per un mandato quadriennale; è richiesta la maggiore età sia per il diritto all’elettorato attivo sia per quello passivo. Dei 598 seggi, 299 sono assegnati con scrutinio maggioritario a un turno nell’ambito di altrettanti collegi uninominali (comprendenti in media circa 280.000 abitanti); per i rimanenti 299 seggi si procede a scrutinio proporzionale con liste bloccate (in rapporto alla consistenza demografica dei Lander).
L’elettore dispone di due voti che esprime mediante un’unica scheda elettorale. Nella colonna di sinistra sono riportati i nominativi dei candidati con l’indicazione del partito per il quale concorrono ovvero della specificazione che si tratta di candidature indipendenti; risulta eletto il candidato che riporta la maggioranza relativa dei cosiddetti “primi voti” validi. Nella colonna di destra sono riportate le denominazioni delle formazioni che presentano una lista nel Land, affiancate dai nomi dei rispettivi primi cinque candidati; il “secondo voto” attribuisce la preferenza ad una delle liste di partito presentate nel Land, a condizione che i partiti abbiano raggiunto il 5 per cento dei voti validi espressi a livello nazionale o, in alternativa, che annoverino almeno tre candidati a loro collegati fra i vincitori nei collegi uninominali (clausola di sbarramento).
E’ ammessa la facoltà di dissociazione tra il voto del candidato e il voto di lista (cosiddetto splitting), mentre l’elettore non ha possibilità di modificare l’ordine delle candidature, trattandosi di liste bloccate. L’assegnazione dei seggi mediante scrutinio di lista avviene per ogni Land, in base al metodo Hare/Niemeyer, in proporzione al numero dei secondi voti riportato da ciascuna delle liste. Dal numero di seggi che risulta complessivamente attribuito a ciascuna lista vengono sottratti quelli conquistati dai candidati collegati a titolo di mandato diretto nei singoli collegi.
Il Bundesrat è composto da 69 membri designati dai Governi dei 16 Lander (non dai rispettivi Parlamenti), da cui sono nominati ed eventualmente revocati. Ciascun Land dispone di almeno tre voti; quelli con più di 2 milioni di abitanti hanno 4 voti, quelli che superano i 6 milioni di abitanti ne hanno 5, 6 quelli che superano 7 milioni. Secondo la Legge fondamentale, nel Bundesrat non vengono rappresentati i cittadini degli Stati membri della federazione, ma gli Stati stessi, per cui è esclusa la possibilità che la delegazione possa dividersi tra maggioranza e opposizione riguardo ad una certa deliberazione. I rappresentanti dei Lander votano in modo unitario secondo le direttive dei Governi di provenienza.
GRECIA – PROPORZIONALE CON SBARRAMENTO
Il sistema monocamerale greco prevede un parlamento, Vouli ton Ellinon (“il Concilio dei Greci”), composto da 288 membri, dei quali, 12 vengono eletti in un collegio unico nazionale; gli altri 276 in 56 circoscrizioni elettorali cui vengono attribuiti uno o più seggi.
La votazione è unica, con sistema proporzionale con sbarramento, gli elettori possono inoltre esprimere la propria preferenza per un candidato.
Per ridurre la frammentazione politica la ripartizione dei seggi viene effettuata con il metodo Hagenbach-Bischoff.
Nei collegi cui spetta un solo deputato, questi viene eletto con la maggioranza semplice dei voti. I partiti che hanno presentato candidati in almeno ¾ delle circoscrizioni elettorali ed hanno conseguito almeno il 3% dei voti hanno assicurati da uno a tre seggi. I 12 membri del collegio unico nazionale vengono designati dai partiti più votati, che hanno presentato liste in tutte le circoscrizioni elettorali (considerate come un’unica circoscrizione nazionale), e ripartiti secondo la proporzione dei voti riportati dalle loro liste.
IRLANDA – PROPORZIONALE CON VOTO SINGOLO TRASFERIBILE
Il Parlamento irlandese (Oireachtas) è composto da due Camere: la Camera dei deputati (Dail Aireann), e il Senato (Seanad Aireann), i cui poteri e funzioni derivano dalla Costituzione approvata nel 1937 e dai successivi emendamenti, sempre sottoposti a referendum popolare.
Il Capo dello Stato, eletto direttamente dal popolo con mandato settennale, ha compiti essenzialmente rappresentativi. Il potere esecutivo è esercitato dal governo, guidato da un Primo Ministro (Taoiseach) nominato dal Presidente su raccomandazione del Dail Aireann.
Il Dail Aireann detiene la maggior parte dei poteri legislativi. E’attualmente composto da 166 membri che sono eletti in 41 circoscrizioni elettorali ogni cinque anni con una forma di sistema proporzionale basata sul voto singolo trasferibile. Per l’eleggibilità è necessario aver compiuto 21 anni.
Il Seanad Aireann svolge funzioni principalmente consultive e di controllo sull’operato della Camera dei deputati (ha la facoltà di emendare i provvedimenti del Dail Aireann). E’ composto da 60 membri, 11 dei quali nominati direttamente dal Primo ministro (Taoiseach), 6 eletti dai diplomati al Collegio di Trinity in Dublino e dell’Università Nazionale d’Irlanda, e 43 designati da 5 giurie di esperti all’interno di una lista di candidati meritevoli.
ITALIA – PROPORZIONALE DI COALIZIONE CON SBARRAMENTO
Dopo aver adottato nel 1993 un sistema elettorale maggioritario misto (simile a quello in vigore in Germania), per le prossime politiche il paese tornerà a votare con il sistema proporzionale, in base a una controversa riforma approvata dal governo in carica negli ultimi mesi del suo mandato.
Le novità introdotte non sono di poco conto. Se in passato il 75% dei seggi veniva assegnato con un criterio uninominale – i cittadini sceglievano cioè direttamente il nome di un candidato – e solo il restante 25% era ripartito tra le liste secondo il sistema proporzionale, a partire dalla consultazione di aprile si potrà votare solo una coalizione o un partito e non direttamente un singolo candidato. I seggi delle due Camere verranno poi assegnati in base a liste bloccate, un criterio che si basa sull’ordine con cui i nomi sono inseriti nelle liste elettorali: il primo seggio al capolista e poi ai candidati che lo seguono nell’elenco fino a coprire l’intera percentuale di voti ottenuta. Inutile chiarire che l’ordine dei nomi negli elenchi è scelto dai partiti.
Fissando delle soglie di sbarramento (simili a quelle previste in numerosi paesi europei tra cui Spagna, Austria e Danimarca), la riforma tenta di evitare il fenomeno della moltiplicazione dei partiti – uno dei problemi per cui si decise di abbandonare il proporzionale puro in vigore prima del 1993 – e di favorire le coalizioni. L’efficacia di queste soglie non è però condivisa da tutti e molti temono che siano troppo basse per poter garantire un vero bipolarismo. Con il proporzionale puro i voti erano divisi in percentuale fra i singoli partiti, il Presidente della Repubblica avviava delle consultazioni con i vari leader politici, fino a individuare il nome di colui che era in grado di fare convergere intorno a sé un numero di partiti sufficiente a formare una maggioranza e, di conseguenza, un governo. Era sufficiente che un partito, anche molto piccolo, uscisse dalla maggioranza per provocare una crisi di governo.
Il sistema attuale prevede invece che non possano entrare alla Camera dei Deputati le coalizioni che hanno ottenuto meno del 10% del totale dei voti espressi (20% per il Senato) e, all’interno delle coalizioni, i partiti che non superano il 2% (3% al Senato). Per i partiti che corrono da soli, la soglia di sbarramento sale al 4% alla Camera e all’8% al Senato. Se la coalizione vincente ottiene alla Camera meno di 340 seggi su 630, le viene attribuito il così detto premio di maggioranza, cioè un numero di seggi che le consenta di arrivare al 53,8%. Al Senato, il premio di maggioranza viene assegnato su base regionale.
LETTONIA – PROPORZIONALE CON SBARRAMENTO
La Lettonia è una Repubblica parlamentare. Il presidente viene eletto dal Parlamento ogni 4 anni. Il Parlamento unicamerale (Saeima) è composto da 100 deputati eletti ogni 4 anni a suffragio universale con il sistema proporzionale; per entrare in Parlamento i partiti devono raccogliere almeno il 5% dei consensi. Le elezioni si tengono per tradizione il primo sabato di ottobre.
LITUANIA – SISTEMA MISTO
In base alla Costituzione, approvata con un referendum del 1992, la Lituania è una Repubblica parlamentare. Il Presidente viene eletto a suffragio universale ogni 5 anni per un massimo di due mandati.
Il Parlamento unicamerale (Seimas) viene eletto ogni 4 anni con un sistema misto: 71 deputati vengono eletti in collegi uninominali utilizzando quindi il sistema maggioritario, 70 invece sono eletti in un collegio unico nazionale attraverso il sistema proporzionale con sbarramento previsto al 5% per i partiti in corsa singolarmente e al 7% per le unioni di più partiti.
LUSSEMBURGO – PROPORZIONALE PURO
Il Lussemburgo ha una forma di governo parlamentare con una monarchia costituzionale ereditaria. Secondo la Costituzione del 1868, il potere esecutivo è esercitato dal Granduca e dal Gabinetto, che consiste di un Primo Ministro e di diversi Ministri.
Il potere legislativo è esercitato dalla Camera dei Deputati, eletti direttamente con mandato quinquennale. I 60 membri della camera vengono eletti in 4 circoscrizioni elettorali con sistema proporzionale puro su liste di partito contenenti un numero di candidati non superiori agli eligendi della circoscrizione. Gli elettori possono esprimere la preferenza anche per candidati di liste diverse da quella votata (voto disgiunto).
Un secondo organo, il “Conseil d’Etat” (Consiglio di Stato), composto da 21 cittadini ordinari nominati dal Granduca, consiglia la Camera dei Deputati nella stesura delle legislazioni.
MALTA – PROPORZIONALE CON VOTO SINGOLO TRAFERIBILE
Il sistema monocamerale maltese prevede una Camera dei Rappresentanti (Kamra tad-Deputati) composta da 65 membri eletti ogni cinque anni in collegi uninominali. La formula elettorale è quella proporzionale con voto singolo trasferibile.
Nel caso in cui un partito ottenga la maggioranza assoluta dei voti ma non dei seggi alla Camera, questi riceve un premio di maggioranza in modo da ottenere anche la maggioranza parlamentare.
OLANDA – PROPORZIONALE CON SBARRAMENTO
In Olanda il potere legislativo è esercitato da un Parlamento, lo Staten-Generaal, di tipo bicamerale (vicino al modello tedesco), composto da una Camera bassa (Tweede Kamer) che ha maggiori poteri legislativi e da una Camera alta o Senato (Eerste Kamer) con poteri prevalentemente consultivi.
La Camera bassa è composta da 150 membri eletti direttamente con il metodo proporzionale in 18 circoscrizioni elettorali. I seggi vengono ripartiti in modo proporzionale tra le liste che hanno conseguito almeno lo 0,67% dei voti; i candidati sono eletti in ragione del quorum ottenuto dividendo il numero complessivo dei voti validi per 150 (quanti sono i deputati da eleggere) utilizzando il metodo d’Hondt. La durata del mandato è di 4 anni; gli elettori devono aver compiuto 18 anni e hanno facoltà di esprimere una preferenza.
Il Senato è composto da 75 membri eletti indirettamente dai 12 consigli provinciali su liste di partiti con sistema proporzionale. Il mandato dei senatori dura 4 anni e ogni due anni avvengono elezioni per il rinnovo di 1/3 dei component
POLONIA – SISTEMA MISTO
La Polonia è una repubblica democratica la cui costituzione risale al 1997. Il Parlamento polacco è formato da due camere: la Camera Bassa, Sejm, e il Senato, Senat.
Il Sejm è composto da 460 membri eletti ogni quattro anni attraverso il sistema proporzionale con sbarramento usando il metodo d’Hondt (nelle elezioni del 2001 è stato invece utilizzato il metodo Sainte-Laguë). Con l’eccezione dei partiti rappresentanti le minoranze etniche, solo i candidati dei partiti che superano la soglia del 5% a livello nazionale (8% per le coalizioni) possono entrare nel Sejm.
Il Senat è composto da 100 membri. Le elezioni per il Senato avvengono secondo il sistema maggioritario e la ripartizione dei collegi elettorali coincide con i 16 voivodati (i corrispettivi delle nostre regioni). I senatori sono eletti utilizzando la formula elettorale raramente utilizzata del plurality bloc voting, una particolare forma di maggioritario nel quale gli elettori possono esprimere preferenze per più di un candidato (da 2 a 4 a seconda del collegio). Le combinazioni di candidati che hanno ottenuto più preferenze vengono elette.
REGNO UNITO – MAGGIORITARIO A TURNO UNICO
Il Parlamento britannico è costituito dalla Camera dei Comuni (House of Commons) e dalla Camera Alta o dei Lords (House of Lords). Le due camere non dispongono di pari poteri: l’approvazione delle leggi avviene con un meccanismo di doppia lettura in un contesto di bicameralismo imperfetto. La prassi prevede infatti che la Camera Alta non possa bloccare indefinitamente l’approvazione di una legge, ma solo ritardarla.
La House of Commons è formata da 659 membri eletti per un mandato quinquennale (generalmente abbreviato dal ricorso alle elezioni anticipate, su iniziativa del Primo ministro) a suffragio universale diretto a turno unico dai cittadini britannici (anche residenti all’estero limitatamente a un periodo di vent’anni) e da quelli degli Stati membri del Commonwealth e della Repubblica di Irlanda che abbiano la residenza nel Regno Unito, purché abbiano compiuto 18 anni, godano dei diritti politici e siano iscritti nel registro elettorale della circoscrizione di residenza. Sono eleggibili i cittadini britannici che abbiano compiuto 21 anni e godano dei diritti politici.
Il territorio nazionale è ripartito in 659 circoscrizioni elettorali (constituencies), sottoposte a frequente revisione per garantire la più omogenea distribuzione dei seggi in rapporto alla consistenza demografica, e ciascuna di esse elegge un solo membro della Camera dei Comuni attraverso la formula elettorale del maggioritario puro (“plurality” o “first past the post”), così è sufficiente la maggioranza semplice dei voti nell’ambito del singolo collegio uninominale.
La House of Lords, fino alla recente riforma del 1999, era composta esclusivamente da membri nominati dal Sovrano o che ereditavano la carica, in numero variabile (al 2004 erano 689), essendo formata da Pari spirituali (25 vescovi anglicani) e Pari temporali, a loro volta suddivisi in Pari per nascita (Lord della famiglia reale e Lord ereditari per un totale di 92), Pari nominati dalla Corona su indicazione del Primo ministro (545 Lord vitalizi, dal 1958 ) e Pari che esercitano soltanto funzione giurisdizionale della Camera Alta (27 Pari giudiziari nominati a vita).
La riforma porterà dapprima all’abolizione dei Pari per diritto ereditario e, in una seconda fase, a rendere in tutto o in parte elettiva la Camera Alta. Nel luglio 2002 ha iniziato i lavori una Commissione bicamerale per redigere il progetto definitivo sul ruolo, la composizione e il metodo di elezione della seconda Camera britannica.
REPUBBLICA CECA – SISTEMA MISTO
Repubblica parlamentare di tipo bicamerale con una Camera dei Deputati (Poslanecká snemovna) e un Senato (Senát). La Camera dei Deputati è composta da 200 membri eletti in 14 circoscrizioni elettorali con un mandato di 4 anni.
La formula elettorale della camera è quella proporzionale con soglia di sbarramento al 5% dei voti validi. Il Senato è composto da 81 senatori eletti con sistema maggioritario uninominale a doppio turno con un mandato di sei anni. Il primo turno richiede la maggioranza assoluta, il secondo la maggioranza semplice tra i primi due candidati. Il Senato viene rinnovato ogni due anni di 1/3 dei suoi membri.
Il Capo dello Stato viene eletto dal Parlamento in seduta comune per 5 anni.
SLOVACCHIA – PROPORZIONALE CON SBARRAMENTO
Il Parlamento unicamerale slovacco, denominato Consiglio Nazionale (Národná rada Slovenskej republiky), è composto da 150 deputati eletti ogni 4 anni a suffragio universale. Il sistema elettorale è proporzionale e prevede una soglia di sbarramento del 5% per l’ammissione dei singoli partiti, del 7% in caso di coalizioni fino a tre partiti e del 10% per coalizioni di quattro o più partiti.
Il Presidente della Repubblica slovacca viene eletto a suffragio universale per cinque anni ed è rieleggibile una sola volta.
Fonte © by Elezioni News
